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Statuto e Presidente dei premi.
Soci Fondatori Carmela Russo e Alfredo Russo
L'associazione promuove senza scopodi lucro eventi e concorsi.
I concorsi dell'accademia:
Holmes Awards libri noir, gialli e thriller
La Fiabastrocca , poesie favole, fiabe e filastrocche
Trofeo Cuochi d'autore
Presidente dei Premi Nazionali Carmela Russo Presidente Accademia degli artisti
Febbraio 2013
Statuto
Associazione Artistico Culturale e Ricreativa
“Accademia degli Artisti”
Art.1 Denominazione – Sede – Natura
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l’Associazione Artistico Culturale e Ricreativa “Accademia degli Artisti”.
L’associazione ha sede legale in Casavatore non ha scopo di lucro,la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti ma saranno utilizzati reinvestendoli per l’attività gestionali,divulgative,promozionali e organizzative dell’Associazione.
Art.2 Scopi dell’Associazione e Strumenti per il raggiungimento degli scopi sociali
L’Associazione persegue finalità di carattere artistico e culturale. Scopo dell’Associazione è la valorizzazione della personalità umana attraverso la libera espressione della propria cultura,arte creativa,manifestata attraverso qualsiasi forma artistica,sviluppandosi pertanto nei seguenti ambiti : letterario,poetico,musicale,teatrale,arti figurative in genere (fotografia,pittura,scultura,mosaico e ceramica,etc…), nonché attraverso mestieri e professioni che in qualche modo possano avere attinenze alle arti suddette. A tal fine l’Associazione,per il raggiungimento dei proprio scopi,potrà organizzare eventi di tipo divulgativo e promozionale,potrà organizzare concorsi artistici come premi letterari o di poesia,mostre,convegni,potrà altresì utilizzare pubblicazioni divulgative e informative,o comunque quant’altro possa essere utile al raggiungimento degli scopi associativi.
Per il raggiungimento degli scopi e le finalità prefissate l’Associazione,oltre ad avvalersi dell’attività con carattere di volontarietà dei soci iscritti,potrà,in caso di necessità,assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,anche ricorrendo ai proprio associati.
Art.3 Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti colore che,accettando gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno,condividendo gli scopi dell’Associazione,formulino richiesta di adesione scritta. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo che esaminerà la domanda scritta del richiedente,nella quale il richiedente dovrà indicare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.L. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione,previo assenso scritto del socio. Il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato e può essere causa o motivo della non accettazione della richiesta di ammissione.
All’atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale,nella misura e nei modi fissati dal Comitato Direttivo e approvata in sede di Assemblea Ordinaria; il socio si impegna inoltre al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno.
Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile.
I minori che presenteranno domande di ammissione dovranno unire alla richiesta l’autorizzazione di chi ne esercita la potestà.
Art.4 Categorie di soci
Le categorie di soci ammesse sono le seguenti:
SOCI FONDATORI: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione,hanno diritto di voto,sono eleggibili alle cariche sociali,la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità,non è soggetta ad iscrizione annuale,ma solo al pagamento della quota sociale. Il diritto di perpetuità decade in caso di mancato pagamento della quota sociale,che determinerà inoltre anche della perdita della qualifica di Socio.
SOCI EFFETTIVI: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio effettivo dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto sia per l’ordinaria amministrazione che per la straordinaria amministrazione; sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettiva è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
SOCI ORDINARI: coloro che intendano essere informati sulle attività svolte dall’Associazione,beneficiando delle agevolazioni riservate ai soci sulle quote di adesione ad eventi,manifestazioni e premi patrocinati dall’Associazione. Hanno diritto di voto solo per l’ordinaria amministrazione; non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di cosi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
SOCI SOSTENITORI: sono tutte quelle persone fisiche o giuridiche che intendano sostenere l’attività dell’Associazione contribuendo con donazioni in denaro o altro. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
SOCI ONORARI: coloro che per particolari meriti o riconoscimenti vengono insigniti della qualifica di socio onorario per delibera del Comitato Direttivo. La loro qualità di socio onorario ha carattere di perpetuità. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.
Art.5 Ordinaria e straordinaria amministrazione
Si definiscono con “Ordinaria Amministrazione” tutte le attività riguardanti la gestione e il coordinamento organizzativo degli eventi e delle manifestazioni patrocinate dall’Associazione.
Si definiscono con “Straordinaria Amministrazione” tutto quanto riguarda l’amministrazione dei proventi,delle spese e della gestione amministrativa dell’Associazione,compresa l’elezione e la nomina delle Cariche Sociali e del Comitato Direttivo.
Art.6 Quote sociali
Le quote sociali di autofinanziamento verranno stabilite anno per anno e deliberate dell’assemblea dei soci e ratificate al Comitato Direttivo.
La quota sociale da diritto all’adesione all’Associazione per 12 (dodici) mesi dalla data di versamento della quota stessa. E’ facoltà del C.D. di deliberare la destinazione di parte dei proventi ricavati dalle quote annua sociali a donazioni verso Associazioni e Fondazioni di elevato contenuto e utilità sociale.
Art.7 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto all’informazione sulle attività svolte dall’Associazione. L’attività del socio nell’ambito dell’Associazione ha carattere di volontarietà e gratuità,fatta salva la necessità dell’Associazione di ritenere indispensabile per l’organizzazione di manifestazioni o eventi,di potersi avvalere di prestazioni professionali,che potranno essere affidate ad un socio o a persone esterne all’Associazione,dette prestazioni verranno naturalmente retribuite a norma di legge.
Art.8 Recesso/Esclusione del socio
Il socio verrà automaticamente escluso dall’associazione se alla scadenza della sua annualità di associazione non provvede al rinnovo della stessa. Inoltre ogni socio può comunque comunicare per iscritto le sue intenzioni di recedere dall’Associazione,in tal caso il recesso avrà decorso dalla scadenza annuale dell’adesione. Il socio potrà essere escluso dall’Associazione per delibera del Comitato Direttivo qualora gravi motivi possano aver recato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
Art.9 Gli organi sociali
Gli organi sociali dell’Associazioni sono: l’assemblea dei soci,il comitato direttivo,il vicepresidente,il presidente.
Art.10 L’assemblea
L’assemblea è costituita dai soci di tutte le categorie,è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno,mediante comunicazione scritta. L’assemblea,sempre presieduta dal presidente dell’Associazione,potrà essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea,sia ordinaria che straordinaria,è valida in prima convocazione sen sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto,in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Art.11 Il comitato direttivo
E’ l’organo che amministra l’Associazione. Potrà essere composto dai 3 ai 10 membri. Compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari alla gestione dell’Associazione.
Art.12 Il presidente
Presiede il Comitato Direttivo e ha la rappresentanza legale dell’Associazione,dispone dei fondi sociali dell’Associazione con provvedimenti ratificati dal comitato direttivo.
Art.13 I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
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Art.14 Modifiche statutarie e scioglimento dell’Associazione
Questo statuto è modificabile in assemblea straordinaria in presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Ogni modifica dovrà essere apportata non in contrasto con gli scopi sociali.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei due terzi presenti in Assemblea straordinaria aventi diritto al voto.
Art.15 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Carmela Russo e Giambattista Ganzerli